Art. 3.
(Campagne di informazione).

      1. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne di informazione al fine di rendere note le caratteristiche della profilassi vaccinale contro tutte le forme di meningite e le modalità di offerta dei relativi servizi.